PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il testo unificato n. 626 ed abbinate, recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, così come risultante dagli emendamenti approvati;

            preso atto che l'istituzione della predetta Commissione è prevista dalla risoluzione n. 48/134 delle Nazioni Unite del dicembre 1993, votata dall'Italia, ma che finora è rimasta inattuata nel nostro ordinamento proprio nella parte in cui raccomanda l'istituzione di organismi nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;

            richiamato il parere espresso il 6 dicembre 2006 dalla Commissione Giustizia sul precedente testo unificato n. 626 ed abbinate, nella parte in cui si sottolinea l'esigenza che la scelta di assegnare al Garante dei diritti competenze che la legge già attribuisce al magistrato di sorveglianza rischia di tradursi sostanzialmente in una riduzione della tutela dei diritti dei detenuti e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, quando ciò determini una sottrazione di competenze a danno dell'organo giudiziario (organo terzo appartenente ad un ordine autonomo ed indipendente);

            rilevato come le disposizioni del nuovo testo unificato non comportino il rischio sopra paventato, anche se potrebbe essere opportuno escludere l'alternatività tra il reclamo al Garante e quello al magistrato di sorveglianza;

            in relazione all'articolo 12, comma 5, rilevato che:

                nel caso in cui l'amministrazione penitenziaria non ritenga di accogliere le richieste del Garante, questi potrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, trasmettendogli il reclamo, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975, per cui la via giurisdizionale può essere intrapresa dal Garante solo qualora il soggetto interessato abbia presentato un reclamo al Garante e non anche quando la situazione di non conformità alle norme ed ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti sia stata rilevata d'ufficio;

                sarebbe opportuno consentire al Garante di chiedere al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge n. 354 del 1975 anche quando il procedimento sia stato avviato d'ufficio dal Garante;

            in relazione all'articolo 3, comma 1:

                rilevata l'opportunità di fissare un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati, ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti, debbono adempiere;

 

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                espresse perplessità sulla opportunità di sanzionare i soggetti pubblici o privati che non forniscono alla Commissione informazioni ovvero li forniscono non veritieri, considerato che queste si riferiscono a fatti che sono comunque oggetto di un procedimento che eventualmente potrà concludersi anche con una decisione di natura giudiziaria di condanna del soggetto che non sia stato in grado di «provare» che il proprio comportamento non abbia leso diritti umani, per cui la sanzione amministrativa finirebbe per sanzionare l'inadempimento non tanto di un obbligo quanto di un onere;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale i soggetti pubblici e privati ai quali la Commissione chiede di fornire informazioni e di esibire documenti debbono adempiere a tale richiesta;

            b) all'articolo 3, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo;

            c) all'articolo 13, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante chiede al magistrato di sorveglianza di decidere ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354».


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti delle proposte di legge n. 626 ed abbinate, trasmesso dalla I Commissione Affari costituzionali;

            condiviso l'obiettivo di istituire anche in Italia una commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, in ottemperanza alla risoluzione n. 48/134 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 dicembre 1993;

            osservato che, rispetto al testo precedentemente adottato, gli emendamenti approvati hanno precisato la definizione delle competenze dell'istituenda Commissione;

            considerata l'esigenza che l'istituenda commissione contribuisca anche a livello internazionale all'impegno dell'Italia nel campo dei diritti umani, nel rispetto delle competenze del Parlamento e del Governo;

 

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            valutato che i requisiti previsti per l'elezione a componente dell'istituenda commissione non risultano adeguatamente specificati in relazione ai compiti assegnati;

            rilevato che la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 viene imputata, diversamente rispetto al testo precedentemente adottato, all'accantonamento del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

            segnalato che tale nuova copertura, nel ridurre di circa un terzo la disponibilità del predetto accantonamento che è destinato all'adempimento di obblighi internazionali sanciti da accordi firmati e da ratificare tra cui non rientra la summenzionata risoluzione ONU che è un atto di indirizzo, rischia di pregiudicare le possibilità di attuazione di molti accordi stessi;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo della lettera c) con il seguente: «Nelle materie di propria competenza, la Commissione può in particolare presentare al Governo osservazioni e valutazioni circa l'adozione di iniziative legislative, regolamenti ed atti amministrativi nonché circa la stipula, la firma e la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali che possano incidere sul livello di tutela dei diritti umani»; conseguentemente, sopprimere la lettera d);

            2) la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 non sia a carico dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri di cui alla tabella A della legge finanziaria;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, la Commissione di merito voglia precisare i requisiti per l'elezione a componente della Commissione nazionale in oggetto nel senso di definirne più specificamente il profilo culturale e professionale.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 626 Mazzoni ed abbinate, recante «Istituzione della Commissione nazionale

 

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per la promozione e la tutela dei diritti umani e Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale»;

            premesso che il Garante di cui all'articolo 9, comma 1, è un organo collegiale e pertanto i poteri ad esso attribuiti non sono riferibili ai singoli componenti dell'organo stesso;

            preso atto dei chiarimenti del Governo per cui le modifiche introdotte dalla I Commissione all'articolo 13, comma 7, hanno lo scopo di ricondurre alla responsabilità dei superiori gerarchici l'esame dei casi di mancato accoglimento delle richieste del Garante;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui il nuovo testo unificato utilizza risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri destinate all'adempimento di obblighi internazionali;

            considerato che il citato utilizzo risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978 e potrebbe, per la sua entità, pregiudicare l'effettiva possibilità di adempiere ai suddetti obblighi,

        esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge n. 626 Mazzoni, n. 1090 Mascia, n. 1441 Boato e n. 2018 De Zulueta, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera;

            rilevato che il testo in esame, che reca la disciplina della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e, quale sezione specializzata della medesima, il garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituisce e regola un organismo di garanzia di rilievo nazionale ascrivibile all'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

            considerate le previsioni di cui all'articolo 10, per le quali il garante dei diritti delle persone detenute coopera con analoghe figure istituite in ambito regionale, provinciale o comunale, senza poter delegare peraltro l'esercizio delle sue funzioni; rilevato inoltre, in merito alla disciplina dell'organizzazione territoriale del garante prevista dalla medesima norma, che questi può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei garanti regionali, provinciali e comunali, a seguito di apposita convenzione con gli stessi;

 

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            ribadito che non attiene alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimere parere sul merito e sul ruolo della figura istituzionale del garante né pronunciarsi sulla prevedibile proliferazione, in seno alla Commissione, di sezioni specializzate oltre quella relativa alle persone detenute o private della libertà personale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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